Pubblicazione legale:
Sempre più spesso assistiamo a crisi di coppie che, sebbene
non coniugate, dopo la rottura si trovano a dover regolamentare il mantenimento
e la cura dei figli nati dall’unione di fatto.
Ebbene, in tali casi, si ricorre allo strumento del ricorso ai
sensi degli articoli 316 ss. c.c., 337 bis e ss. c.c., 737 e ss. c.p.c., ovvero
la parte interessata deve promuovere, attraverso il proprio avvocato di
fiducia, un ricorso al Tribunale competente affinché questi decida e disponga
circa tutte le condizioni di mantenimento ed affidamento dei figli.
In pratica l’iter
è molto simile a quello ben conosciuto in materia di separazioni dei coniugi
per quanto attiene la parte riguardante i figli, con la differenza che in
questo caso il Giudice non deve pronunciare alcun scioglimento, vista l’unione
di fatto, ma deve unicamente tutelare i diritti dei figli stessi.
Anche per questo tipo di procedimento, come per le
separazioni, qualora le parti trovino un accordo e presentino un ricorso congiunto
in Tribunale, si può certamente risparmiare tempo e spese ma, soprattutto, si evitano ulteriori traumi ai figli che già si trovano di fronte ad un radicale
cambiamento nelle loro vite.
Il sottoscritto, da anni, si occupa di tali procedimenti
cercando sempre, nei limiti del possibile, di giungere ad una soluzione
condivisa tra le parti proprio per tutelare i minori.
Avv. Daniele
Cinti