Pubblicazione legale:
Secondo
gli ultimi orientamenti giurisprudenziali sussiste bancarotta semplice e non
fraudolenta se le omissioni nelle
scritture contabili riguardano periodi limitati e sono frutto di trascuratezza
e non della volontà di non rendere ricostruibile il patrimonio ed il movimento
degli affari.
È
quanto emerge dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione
del 17 giugno 2019, n.26613.
Gli
ermellini ribadiscono il principio, già espresso con precedente Sentenza 2
gennaio 2019 n. 70 Corte di Cassazione - Sezione III, secondo cui, in tema di
bancarotta fraudolenta documentale (ex L. Fall. art.216, comma 1, n.2) è
illegittima l’affermazione di responsabilità dell’amministratore che faccia
derivare l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato dal solo fatto,
costituente l’elemento materiale del reato.
Se
si tratta di omissione contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, è
necessario verificare la ragione e gli elementi sulla base dei quali l’imputato
abbia avuto l’effettiva coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva
impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta
delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato
che, in quest’ultimo caso, si integra l’atteggiamento psicologico del diverso e
meno grave reato di bancarotta semplice di cui alla L. Fall., art. 217, comma
2.
Ovviamente
si tratta di un orientamento recente e non ancora consolidato ma offre
interessanti spunti processuali.
Avv.
Daniele Cinti