La bancarotta "documentale"

Scritto da: Daniele Cinti - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali sussiste bancarotta semplice e non fraudolenta se le omissioni nelle scritture contabili riguardano periodi limitati e sono frutto di trascuratezza e non della volontà di non rendere ricostruibile il patrimonio ed il movimento degli affari.

È quanto emerge dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 17 giugno 2019, n.26613.

Gli ermellini ribadiscono il principio, già espresso con precedente Sentenza 2 gennaio 2019 n. 70 Corte di Cassazione - Sezione III, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale (ex L. Fall. art.216, comma 1, n.2) è illegittima l’affermazione di responsabilità dell’amministratore che faccia derivare l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l’elemento materiale del reato.

Se si tratta di omissione contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, è necessario verificare la ragione e gli elementi sulla base dei quali l’imputato abbia avuto l’effettiva coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest’ultimo caso, si integra l’atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui alla L. Fall., art. 217, comma 2.

Ovviamente si tratta di un orientamento recente e non ancora consolidato ma offre interessanti spunti processuali.

Avv. Daniele Cinti

 



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Daniele Cinti

Avvocato penalista, civilista e della famiglia




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