Interventi edilizi - la sanatoria estingue il reato penale

Scritto da: Daniele Cinti - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L’art. 36, comma 2, del D.P.R. 380/2001 prevede che “Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso”.

Nel caso affrontato in studio si sono recati moglie e marito, proprietari di un immobile, che si vedevano imputati per alcuni presunti reati edilizi, peraltro di natura pressoché irrilevante. Questi signori negli anni antecedenti avevano regolarmente pagato gli oneri edilizi al Comune e dunque sanato le difformità in pendenza di CILA e, soprattutto, ben prima dell’avvio dell’azione penale.

Nonostante ciò, e sebbene questa difesa evidenziasse, mediante le proprie memorie difensive, la necessità di archiviare il procedimento penale, i signori in questione venivano comunque citati in giudizio per tali asseriti “abusi edilizi”.

Ebbene, all’esito del procedimento dibattimentale dinanzi il Tribunale Penale Monocratico di Ancona (n.2232/19 R.G.N.R.), il Giudice non ha potuto far altro che prendere atto della antecedente sanatoria e di quanto questa difesa aveva sempre sostenuto.

L’esito è stato ampiamente positivo per i clienti che sono stati assolti con formula piena ma l’intero processo penale poteva (e doveva) essere evitato con una maggiore attenzione da parte degli Organi inquirenti perché, fin dalle indagini, era chiaro che non sussistesse reato in quanto estinto dalla sanatoria avvenuta nella fase amministrativa.



Pubblicato da:


Daniele Cinti

Avvocato penalista, civilista e della famiglia




IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy