Pubblicazione legale:
L’art. 36, comma 2, del D.P.R. 380/2001 prevede che “Il
rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di
oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di
gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo
16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale
difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera
difforme dal permesso”.
Nel caso affrontato in studio si sono recati moglie e
marito, proprietari di un immobile, che si vedevano imputati per alcuni
presunti reati edilizi, peraltro di natura pressoché irrilevante. Questi
signori negli anni antecedenti avevano regolarmente pagato gli oneri edilizi al
Comune e dunque sanato le difformità in pendenza di CILA e, soprattutto, ben prima
dell’avvio dell’azione penale.
Nonostante ciò, e sebbene questa difesa evidenziasse, mediante
le proprie memorie difensive, la necessità di archiviare il procedimento penale,
i signori in questione venivano comunque citati in giudizio per tali asseriti
“abusi edilizi”.
Ebbene, all’esito del procedimento dibattimentale
dinanzi il Tribunale Penale Monocratico di Ancona (n.2232/19 R.G.N.R.), il
Giudice non ha potuto far altro che prendere atto della antecedente sanatoria e
di quanto questa difesa aveva sempre sostenuto.
L’esito è stato ampiamente positivo per i clienti che
sono stati assolti con formula piena ma l’intero processo penale poteva (e
doveva) essere evitato con una maggiore attenzione da parte degli Organi
inquirenti perché, fin dalle indagini, era chiaro che non sussistesse reato in
quanto estinto dalla sanatoria avvenuta nella fase amministrativa.