Pubblicazione legale:
Quando una parte richiede
con ricorso autonomo la pronuncia di divorzio ai sensi della Legge 898/70, o meglio, la cessazione
degli effetti civili del matrimonio concordatario o lo scioglimento del
matrimonio (a seconda dei casi), molto spesso si imbatte su alcune
argomentazioni, spesso pretestuose, della controparte convenuta in giudizio.
È
assai frequente il caso dell’asserito peggioramento della situazione economica
che la controparte, chiamata in causa, adduce quale motivo per richiedere una qualche
forma di contributo al mantenimento personale, anche sotto forma di una tantum, che quasi sempre però si
rivela una richiesta infondata in fatto ed in diritto.
Infatti è bene
evidenziare che, al di là delle mere congetture, la Suprema Corte impone la
dimostrazione dell’effettivo peggioramento della situazione economica da parte
del coniuge richiedente, peggioramento che deve essere provato e verificatosi
nel periodo intercorso tra l’omologa della Sentenza di separazione e la
successiva procedura che introduce il divorzio (ex multis Cass. Sent. n.23079/2013).
In mancanza di detta, fondamentale,
prova, le condizioni economiche non saranno oggetto di alcuna modifica rispetto
a quelle già statuite in separazione.
Avv. Daniele Cinti