Contributo al mantenimento personale del coniuge, serve la prova.

Scritto da: Daniele Cinti - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Quando una parte richiede con ricorso autonomo la pronuncia di divorzio ai sensi della Legge 898/70, o meglio, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o lo scioglimento del matrimonio (a seconda dei casi), molto spesso si imbatte su alcune argomentazioni, spesso pretestuose, della controparte convenuta in giudizio.

È assai frequente il caso dell’asserito peggioramento della situazione economica che la controparte, chiamata in causa, adduce quale motivo per richiedere una qualche forma di contributo al mantenimento personale, anche sotto forma di una tantum, che quasi sempre però si rivela una richiesta infondata in fatto ed in diritto.

Infatti è bene evidenziare che, al di là delle mere congetture, la Suprema Corte impone la dimostrazione dell’effettivo peggioramento della situazione economica da parte del coniuge richiedente, peggioramento che deve essere provato e verificatosi nel periodo intercorso tra l’omologa della Sentenza di separazione e la successiva procedura che introduce il divorzio (ex multis Cass. Sent. n.23079/2013).  

In mancanza di detta, fondamentale, prova, le condizioni economiche non saranno oggetto di alcuna modifica rispetto a quelle già statuite in separazione.

Avv. Daniele Cinti




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Avvocato Daniele Cinti a Jesi
Daniele Cinti

Avvocato penalista, civilista e della famiglia