Assegno divorzile: l’orientamento della Suprema Corte.

Scritto da: Daniele Cinti - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Con la recentissima sentenza n.11178 dello scorso 23 aprile 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio, precedente intervento delle Sezioni Unite (sentenza n.18287/2018) mediante il quale aveva riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita assistenziale e di natura perequativa-compensativa.

Per la determinazione del quantum dovuto, risulta essenziale procedere ad un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell’avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.

Pertanto il giudice, superando la precedente e rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell’assegno di divorzio, deve compiere una valutazione più ampia dei parametri normativamente previsti, ovvero effettuando una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dalla parte richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell'avente diritto, valutando se la disparità sia frutto del sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della parte che ha fornito il maggior contributo alla famiglia.

Alla luce di tali scrupolose valutazioni, il giudice dovrà quantificare l'assegno divorzile in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.

In definita quest’ultimo orientamento adottato dalla Suprema Corte appare rispondere meglio alle attuali dinamiche familiari ed ai reali apporti, di natura economica ma non solo, che entrambe le parti hanno dato fino allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Avv. Daniele Cinti



Pubblicato da:


Daniele Cinti

Avvocato penalista, civilista e della famiglia




IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy