Pubblicazione legale:
Con la recentissima sentenza n.11178 dello
scorso 23 aprile 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio,
precedente intervento delle Sezioni
Unite (sentenza n.18287/2018) mediante il quale aveva riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita
assistenziale e di natura perequativa-compensativa.
Per la determinazione del quantum dovuto,
risulta essenziale procedere ad un accertamento
rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell’avente
diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
Pertanto il giudice, superando la precedente e rigida distinzione tra
criterio attributivo e criteri determinativi dell’assegno di divorzio, deve compiere una valutazione più ampia dei
parametri normativamente previsti, ovvero effettuando una valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dalla parte richiedente alla conduzione della vita familiare e alla
formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in
relazione alla durata del matrimonio e all’età dell'avente diritto, valutando
se la disparità sia frutto del
sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della parte che ha
fornito il maggior contributo alla famiglia.
Alla luce di tali scrupolose valutazioni, il
giudice dovrà quantificare l'assegno
divorzile in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale
adeguato al contributo sopra richiamato.
In definita quest’ultimo orientamento
adottato dalla Suprema Corte appare rispondere meglio alle attuali dinamiche familiari
ed ai reali apporti, di natura economica ma non solo, che entrambe le parti hanno
dato fino allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Avv. Daniele Cinti