Indennizzo per irragionevole durata del giudizio di protezione internazionale

Corte d'Appello di Catania decreto ingiuntivo ex art. 3 L. 89/2001 (cd. Legge Pinto)




Sentenza giudiziaria: La Corte d'Appello di Catania ha riconosciuto l'indennizzo ex Lege Pinto per l'irragionevole durata del giudizio avente ad oggetto il riconoscimento di protezione internazionale. Il procedimento aveva, infatti, avuto una durata complessiva di tre anni, nove mesi e un giorno e, quindi, si era protratto ben oltre il limite fissato dal Legislatore che, all'art. 35 bis, comma 13, D.Lgs. 25/2008 (nella versione applicabile ratione temporis al caso in esame), ha impresso al processo un’impronta acceleratoria, stabilendo che il Tribunale debba definire il giudizio vada nel termine di quattro mesi dal deposito del ricorso.



Pubblicato da:


Daniele Casola

Esperto di diritti della persona e politiche migratorie




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