Art. 291, comma 1, c.c. – Limite inderogabile rappresentato dalla differenza di età pari a 18 anni tra adottante e adottando.

Scritto da: Daniela Vitale - Avvocato Daniela Vitale




Pubblicazione legale: In merito all’adozione dei maggiorenni la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, comma 1, c.c. nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre – nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli – l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.

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Daniela Vitale

Avvocato esperto in diritto di famiglia e diritto immobiliare




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