La dichiarazione di successione non comporta accettazione tacita dell'eredità.

Scritto da: Daniela Russo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Alla morte di una persona, i soggetti ai quali si devolve l'eredità, per legge o per testamento, sono "chiamati all'eredità". Essi diventeranno "eredi" solo con l’accettazione dell’eredità che può avvenire in maniera espressa (art. 475 c.c. “in un atto pubblico o in una scrittura privata”, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede”) oppure in maniera tacita (art. 476 c.c. “quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”).
L'eredità, una volta accettata - in maniera tacita o in maniera espressa - non può più essere rinunciata.
Accettare l'eredità significa diventare proprietario di tutti i beni e i crediti del defunto ma anche assumere l'obbligazione per tutti i debiti del defunto.

Ecco perchè occorre porre massima attenzione alle ipotesi di accettazione tacita dell’eredità ovvero a tutte quelle ipotesi nelle quali si compiono azioni concludenti incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità e si diventa pertanto, automaticamente, eredi.

Oggi poniamo l'attenzione sulla dichiarazione di successione presentata dai chiamati all'eredità del defunto.

Sul tema si è recentemente pronunciata la Suprema Corte ribadendo che ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità è irrilevante la trascrizione della denuncia di successione in assenza di altri atti inequivocabilmente rivolti all’assunzione della qualità di erede (Cass. Civ. n. 4848/2019).

Ciò in quanto la dichiarazione di successione e il relativo pagamento delle imposte sono atti a valenza fiscale e non producono  effetto da un punto di vista puramente civilistico.

Nel caso pertanto vi sia un dubbio circa l'opportunità o meno di accettare l'eredità morendo dismessa da un congiunto, è importante rivolgersi senza ritardo ad un professionista al fine di evitare, in buona fede, di compiere azioni che comportino automaticamente l'acquisizione dello staus di erede.





Pubblicato da:


Daniela Russo

Avvocato civilista




IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy