Pubblicazione legale:
Talvolta viene chiesto allo Studio se è possibile chiedere
separazione e divorzio da parte di cittadini italiani residenti all’estero o da
parte di un coniuge straniero di cittadino italiano senza venire in Italia.
Qualora per impegni di lavoro, per motivi di salute, per
impegni familiari o per la distanza non è possibile rientrare in Italia è
possibile fare il procedimento di separazione e divorzio conferendo una procura
speciale ben dettagliata a persona di fiducia.
Anche recentemente il Tribunale di Verona ha pronunciato una
separazione tramite procura speciale perché la moglie avendo figli piccoli da
accudire non era in grado di rientrare in Italia.
Ovviamente la procura speciale rilasciata con atto pubblico
dovrà essere predisposta nella lingua madre del coniuge straniero e tradotta in
italiano, a cui sarà eventualmente munita di “apostille” o legalizzata a
seconda del paese di provenienza.
Lo stesso principio vale per la richiesta di modifica della
condizioni della separazione o del divorzio (ad esempio la modifica
dell’assegno di mantenimento dei figli o della moglie, modifica della
collocazione dei figli, modifica degli orari o delle modalità di vista fra
genitore non collocatario e figli).
Esistono altre vie alternative che saranno valutate dallo
Studio a seconda dei casi.