Pubblicazione legale:
Per quanto concerne la ripartizione
delle spese condominiali, l’art. 1123 co. 1 codice civile dispone che: “Le
spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni
dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le
innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
Tale ultimo inciso “salvo diversa
convenzione”, come costantemente precisato dalla giurisprudenza di
legittimità, consente la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale
delle spese condominiali, i quali possono essere modificati, sin dall’inizio,
nel Regolamento condominiale di natura contrattuale, predisposto
dall’originario unico proprietario e recepito nei singoli atti di acquisto
ovvero nel Regolamento assembleare, successivamente approvato dall’assemblea
dei condomini, purché vi sia in tal caso l’unanimità dei consensi (così Cass.
civ., sez. II, 17/1/2003 n. 641; Cass. civ., sez. II,18/3/2002 n. 3944).
La
giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che deve ritenersi legittima
non soltanto una convenzione che stabilisca la ripartizione delle spese tra i
condomini in misura diversa da quella legale, ma anche “quella che
preveda l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di
partecipare alle spese medesime” (Cass. civ. 25/3/2004 n. 5975).
Pertanto, il costruttore/venditore può essere esonerato dal pagamento degli oneri
condominiali per le porzioni rimaste di sua proprietà, come precisato dalla stessa Corte di Cassazione: ^L’esonero del costruttore, unico originario
proprietario dell’edificio, dal pagamento degli oneri condominiali per le
porzioni rimaste di sua proprietà, accettato da tutti i successivi acquirenti
delle unità immobiliari e inserito nel regolamento condominiale, rientra nella
fattispecie della “diversa convenzione” di cui all’art. 1123 c.c., comma 1,
ossia di un atto di autonomia di privata con il quale i condomini determinano
la portata dei loro rispettivi diritti e obblighi di partecipazione alla vita
del condominio..^ (Cass civ., Sez. II, Ord. 22/8/22 n. 25087).