Può il costruttore/venditore essere esonerato dal pagamento degli oneri condominiali per le porzioni immobiliari rimaste di sua proprietà?

Scritto da: Cristina Lulli - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

         Per quanto concerne la ripartizione delle spese condominiali, l’art. 1123 co. 1 codice civile dispone che: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.

         Tale ultimo inciso “salvo diversa convenzione”, come costantemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, consente la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali, i quali possono essere modificati, sin dall’inizio, nel Regolamento condominiale di natura contrattuale, predisposto dall’originario unico proprietario e recepito nei singoli atti di acquisto ovvero nel Regolamento assembleare, successivamente approvato dall’assemblea dei condomini, purché vi sia in tal caso l’unanimità dei consensi (così Cass. civ., sez. II, 17/1/2003 n. 641; Cass. civ., sez. II,18/3/2002 n. 3944).

         La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che deve ritenersi legittima non soltanto una convenzione che stabilisca la ripartizione delle spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche “quella che preveda l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di partecipare alle spese medesime” (Cass. civ. 25/3/2004 n. 5975).

         Pertanto, il costruttore/venditore può essere esonerato dal pagamento degli oneri condominiali per le porzioni rimaste di sua proprietà, come precisato dalla stessa Corte di Cassazione: ^L’esonero del costruttore, unico originario proprietario dell’edificio, dal pagamento degli oneri condominiali per le porzioni rimaste di sua proprietà, accettato da tutti i successivi acquirenti delle unità immobiliari e inserito nel regolamento condominiale, rientra nella fattispecie della “diversa convenzione” di cui all’art. 1123 c.c., comma 1, ossia di un atto di autonomia di privata con il quale i condomini determinano la portata dei loro rispettivi diritti e obblighi di partecipazione alla vita del condominio..^ (Cass civ., Sez. II, Ord. 22/8/22 n. 25087).

 



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Cristina Lulli

Avvocato civilista a Milano




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