Pubblicazione legale:
Si tratta di un commento a una sentenza della Corte di Cassazione che si è espressa in merito all’opponibilità o meno al creditore, il quale abbia iscritto ipoteca su un immobile, dell’appartenenza del medesimo bene al fondo patrimoniale, qualora l’iscrizione sia successiva all’alienazione del bene ma anteriore alla trascrizione dell’atto di compravendita.
I Giudici di legittimità hanno ribaltato la pronuncia della corte territoriale, giungendo a conclusioni opposte, mediante il ricorso al principio consensualistico in luogo di quello dell’anteriorità della trascrizione a fini dichiarativi.
La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che, anche nell’ipotesi di mancata trascrizione, la banca, in virtù del semplice consenso delle parti contrattuali, possa giovarsi degli effetti favorevoli derivanti dalla stipula dell’atto di compravendita, statuendo, pertanto, l’inopponibilità al terzo dell’appartenenza dell’immobile al fondo patrimoniale.
Fonte: Salvis Juribus - leggi l'articolo