Caso legale:
Lo Studio assumeva, in grado di appello, la difesa di un condannato in giudizio di primo grado, per il reato di cui all'atr. 572, c. 2 c.p.
L'appellante era destinatario di una pronuncia di prime cure che lo condannava alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, concedeva le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, e ai sensi dell'art. 34 c.p. sospendeva la potestà genitoriale per un periodo pari al doppio della pena inflitta.
La Corte di Appello rideterminava la pena inflitta, accogliendo le richieste della difesa: riconosceva la natura indebita della sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, disponendo la revoca.
In ragione della durata limitata della condotta, della contenuta gravità e dell'intervenuta remissione di querela ad opera della persona offesa, riconosceva la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante.
La pena veniva rideterminata in anni 1 e mesi 5 di reclusione; la pena accessoria di cui all'art. 34 c.p. veniva revocata.