Pubblicazione legale:
Segnalo interessanti novità giurisprudenziali sul tema delle spese straordinarie sostenute per i figli in caso di separazione.
Come noto la maggior parte dei tribunali di merito in sede di separazione tende a stabilire una contribuzione paritetica delle spese straordinarie (ossia 50% a carico di ciascun genitore).
La Cassazione, tuttavia, con l'ordinanza n. 18954 del 09/07/2025 ha affermato che il criterio del riparto paritetico delle spese straordinarie per i figli non può essere considerato automatico né inderogabile, soprattutto in presenza di una notevole disparità reddituale tra i genitori, poiché in tal caso l'art. 337 - ter c.c. si deve applicare anche alle spese straordinarie e non soltanto a quelle ordinarie.
Infatti l’adozione rigida di un criterio 50/50 – che è stata finora prassi consolidata nei Tribunali – può tradursi, laddove vi sia uno squilibrio economico considerevole tra i genitori, in una violazione del principio di proporzionalità sancito dall'articolo appena citato.
Altra sentenza molto rilevante riguarda la possibilità di procedere in via esecutiva (ossia
direttamente con la notifica dell'atto di precetto al genitore obbligato) per
recuperare le spese straordinarie sostenute dal genitore collocatario (creditore)
e dovute pro quota dall'altro in base alle condizioni di separazione.
La Corte di legittimità ha accolto con rinvio al
Tribunale del merito il ricorso per Cassazione presentato dal debitore
esecutato affermando il seguente orientamento:
“la convenzione di separazione personale dei coniugi,
omologata dall’autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore
non affidatario paghi, sia pure «pro quota», le spese sostenute dall’altro
genitore, subordinatamente all’esistenza di un preventivo accordo relativo ad
esse, nonché le spese mediche e scolastiche ordinarie, senza che sia in tal
caso prevista alcuna preventiva concertazione, costituisce idoneo titolo
esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di
cognizione, purché il genitore creditore abbia, nel primo caso, conseguito
l’accordo con l’altro genitore, ovvero, nel secondo caso, documentato
l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa
entità, o, in alternativa, almeno messo a disposizione la documentazione
necessaria”
(Così Cassazione III Sez. n. 22522/2025)
Quindi si può agire in via esecutiva con la notifica immediata dell'atto di precetto al genitore inadempiente nei seguenti casi:
Qualora si tratti di spese straordinarie che richiedano il previo accordo occorre dimostrare di averlo conseguito dall'altro genitore.
Nel caso di spese per le quali non è necessario l'accordo (mediche e scolastiche) bisogna documentare gli importi pagati indicandoli nel precetto o almeno dimostrare di aver messo a disposizione dell'altro genitore la documentazione relativa alle spese sostenute.
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