Pubblicazione legale: 
					
Trasferimento ex art. 42bis D.lgs 151/2001
Come noto, l’art. 42 bis del D. Lgs 151/2001 contempla la possibilità
 per il pubblico dipendente, con un figlio di età inferiore a tre anni, 
di chiedere l’assegnazione temporanea, anche in modo frazionato e per un
 periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di 
servizio nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore 
esercita la propria attività lavorativa. Condizione perché sia possibile
 disporre il trasferimento é l’esistenza di un posto vacante e 
disponibile presso l’amministrazione di destinazione, di corrispondente 
posizione retributiva (l'assegnazione temporanea non è subordinata, 
dunque, alla presenza di un incarico analogo a quello posseduto 
dall’interessato). Il diritto all'assegnazione temporanea può essere negato dalla P.A. solo per motivi di carattere eccezionale.
Orbene, lo Studio Legale sta contribuendo a creare una consolidata 
giurisprudenza, riuscendo ad ottenere l'annullamento di provvedimenti di
 diniego opposti dalla P.A. alla richiesta di trasferimento ex "art. 42 
bis". L'Amministrazione, difatti, impedisce -sistematicamente ed 
illegittimamente - ai richiedenti l'esercizio dei diritti partecipativi 
al procedimento ex l. 241/90, negando il richiesto trasferimento, tra 
l'altro, per motivi di carattere  "non eccezionale". Il Giudice 
Amministrativo su tali punti ha avuto modo di precisare che deve sempre 
consentirsi la partecipazione al procedimento amministrativo in quanto 
"...Nell’attuale regime legislativo (quale risulta a seguito delle 
modifiche di cui al d.l. 76 del 2020, conv. in l. 120 del 2020), 
infatti, in presenza di un provvedimento con elementi di 
discrezionalità, deve sempre consentirsi la riespansione del 
contraddittorio procedimentale " . Inoltre, in caso di diniego non è
 possibile fare riferimento a generiche carenze di organico, tanto più 
che siffatte situazioni, come osservato anche dal Consiglio di Stato, 
sono connotate da ordinarietà, essendo la predetta carenza un fattore 
ormai cronico in molte realtà delle amministrazioni dello Stato, 
compresa quella militare; pertanto, "ferma l’ampia discrezionalità 
dell’amministrazione nelle proprie scelte organizzative e di gestione 
del personale, deve darsi rilievo al primario rango degli interessi 
sottesi all’istituto di cui all’art. 42-bis della l. 151 del 2001, 
nonché alla natura intrinsecamente temporanea dell’assegnazione presso 
altra sede. Da tali caratteri, ad avviso del Tribunale, discende la 
necessità che il diniego del beneficio si fondi su una motivazione 
esaustiva e particolarmente consistente.."
Per chi volesse approfondire la tematica, lo Studio rimane 
disponibile a fornire tutte le informazioni del caso (Avv. Carmine Perruolo - Via Trenta Ottobre 14 - Trieste - Cell. 338.8563255).