Sentenza giudiziaria:
Gli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., introdotti dalla Riforma Cartabia, consentono di cumulare nello stesso procedimento, sia giudiziale che consensuale, le domande di separazione e divorzio. Questo cumulo permette di definire in un unico contesto gli effetti della crisi coniugale, con la sentenza di divorzio che diviene procedibile previo passaggio in giudicato di quella di separazione.