La Corte con questa sentenza cambia il precedente orientamento in materia di vincolo dei beni appartenenti a Ente Ecclesiastico, annullando senza rinvio la precedente sentenza di condanna della Corte di Appello di Napoli

Cassazione, sezione V^ penale, 26.4.2005 (23.6.2005), n. 23668




Sentenza giudiziaria: La sentenza modifica il precedente pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale un bene immobile di proprietà dell'Ente Ecclesiastico doveva sempre e comunque ritenersi vincolato ex lege. La tesi della difesa, condivisa per la prima volta dalla Corte con questa sentenza, è che invece il vincolo potesse ritenersi opposto ex lege solo per quei beni immobili che abbiano avuto quantomeno una valutazione di interesse dall'Organo statale titolare dell'interesse storico-artistico con esclusione per gli altri. Le conseguenze sul piano pratico è che dovendo procedere l'Ente o altri soggetti a eseguire lavori edilizi su un bene immobile di un Ente Ecclesiastico non è sempre necessario ottenere preliminarmente il favorevole parere della Soprintendenza Archeologica e delle Belle Arti. Questo nulla osta è invece necessario solo per quei beni immobili per i quali è stato opposto il vincolo, vi è stata una valutazione preliminare di interesse storico artistico senza apposizione del vincolo, o per quelli che a causa della loro oggettiva dimensione storica e artistica l'interesse è immediatamente rilevabile. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. V, 23 giugno 2005 (Ud. 26 aprile 2005) Sentenza n. 23668 Pres. G. Lattanzi, Rel. P. Dubolino - Imp. Giordano (annulla senza rinvio la sentenza Corte d'appello di Napoli 21 maggio 2002)



Pubblicato da:


Bruno Larosa

Avvocato Penalista




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