Sentenza giudiziaria:
Il Tribunale di Cagliari, in materia locatizia, ha rigettato l'avversa istanza di espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione (art. 696 bis c.p.c.), in considerazione del fatto che le questioni giuridiche sottese non erano dissipabili in tale sede e soprattutto il procedimento in esame non avrebbe potuto essere proficuamente esperito, visto che la società ricorrente si era riservata di agire in separato giudizio per avanzare ulteriori e diverse pretese.