Imposta di soggiorno: il ruolo dei titolari di strutture ricettive

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Pubblicazione legale: Il gestore che incassa l’imposta di soggiorno è agente contabile? L’imposta di soggiorno è stata prevista con una normativa statale, il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. E’ però lasciata a livello locale – essenzialmente ai Comuni – la scelta di introdurla, di regolarla, di indicarne l’ammontare e quali sono i destinatari. Prevista inizialmente solo per le sole strutture ricettive, è stata poi estesa, ricorrendo alcuni presupposti, dall’art. 4 D-L n. 50/2017 anche alle locazioni sotto i trenta giorni (i c.d. “affitti brevi”). La Corte dei Conti aveva definito il gestore della struttura ricettiva soggetto responsabile del versamento nelle casse comunali del tributo pagato dagli ospiti come agente contabile. Ne è derivata per questi soggetti la qualifica, in veste di ausiliari dell’autorità finanziaria, di incaricati di pubblico servizio laddove “I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D. lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta“. (Corte dei Conti Sez. riunite, Sent., 22-09-2016, n. 22).

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