Reati ostativi e pena in concreto

Scritto da: Benedetta Mauro - Bimestrale del diritto penale 3/2022




Pubblicazione legale: «se, in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere o meno qualificato ai sensi dell’art. 73, comma primo o quarto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell’ambito dell’art. 73, comma quinto, nei confronti di altri». «Se, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, ai fini dello scioglimento del cumulo, la pena relativa al reato ostativo vada considerata nella sua entità originaria, senza operare alcuna riduzione in conseguenza dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p. determinata dal superamento della soglia massima di anni trenta di reclusione, ovvero se, nella predetta circostanza, il giudice debba individuare il titolo di reato effettivamente in espiazione, valutando mediante un’operazione algebrica in quale proporzione il criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p. abbia inciso sulla pena complessiva risultante dal cumulo materiale, così da applicare la percentuale ottenuta su ciascun reato e imputando la frazione già espiata all’esecuzione dei reati ostativi».

Fonte: Bimestrale del diritto penale 3/2022 - leggi l'articolo



Pubblicato da:


Benedetta Mauro

Avvocato Penalista Cagliari




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