Pubblicazione legale:
A pagina 84 il mio contributo sull’INGIUSTO PROFITTO NEL DELITTO DI FURTO ed in particolare la questione rimessa alle SU «se il fine di profitto, in cui si concerta il dolo specifico del delitto di furto, debba essere inteso solo come finalità dell’agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili, ovvero se possa anche consistere nella volontà di trarre un’utilità non patrimoniale dal bene sottratto»
Fonte: Bimestrale del sistema del diritto penale - leggi l'articolo