Sentenza giudiziaria:
Posto che ciascun coniuge separato ha il diritto, di rango costituzionale, di trasferire liberamente la propria residenza e luogo lavorativo, anche lontano da quella dell'altro coniuge, senza che ciò ne comporti di per sé l'inidoneità all'affidamento e al collocamento dei figli minori, il giudice provvede su tale collocamento tenendo solo conto dell'interesse dei figli medesimi, prescindendo dall'incidenza negativa della decisione sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario/collocatario.
Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello di privilegiare la collocazione del minore presso la madre in ragione dell'età prescolare degli stessi).