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Responsabilità medica e ritardo diagnostico: il ruolo della CTU nel ricorso per decesso da occlusione intestinale
Il decesso di un paziente dovuto a presunta malasanità richiede un’analisi legale e medico-legale rigorosa. Un caso emblematico, recentemente trattato dall'Avvocato Rosario Piombino presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, evidenzia come il ritardo nell'intervento chirurgico e l'omissione di monitoraggio possano determinare una responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera.
Il caso: dall'accesso in Pronto Soccorso al decesso
La vicenda riguarda una paziente ricoverata con una diagnosi chiara di occlusione intestinale su base aderenziale. Nonostante gli esami strumentali (Ecografia e TAC) eseguiti tempestivamente al triage avessero confermato il quadro ostruttivo , i sanitari hanno adottato un "atteggiamento attendista" durato sette giorni.
Secondo il ricorso redatto dall'Avv. Piombino, l’urgenza dell’intervento era palese sin dall'ingresso in ospedale. L'operazione è stata invece eseguita solo quando le condizioni della paziente erano ormai deteriorate, portando a complicanze irreversibili.
Le risultanze della CTU: profili di colpa medica
La Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), disposta dal Tribunale nell'ambito di un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), ha confermato le tese difensive, rilevando gravi criticità nella condotta dei medici:
Motivazioni del ricorso e nesso causale
L'Avvocato Rosario Piombino ha fondato il ricorso sulla prova che un intervento precoce avrebbe, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", evitato il decesso. Il ritardo diagnostico e terapeutico ha azzerato le chance di sopravvivenza della paziente, configurando una responsabilità contrattuale (da contratto di spedalità) per la struttura sanitaria.
L'entità del danno e le Tabelle di Milano
Il ricorso mira ad ottenere il risarcimento per i familiari (marito, figli e nipote) sia iure proprio che iure hereditatis. La quantificazione del danno è stata operata seguendo le Tabelle di Milano 2022, basate sul sistema a punti che valuta parametri quali:
In base ai punteggi previsti (fino a un massimo di 118 punti per coniuge e figli), le richieste risarcitorie riflettono la distruzione di un nucleo familiare caratterizzato da una frequentazione quotidiana e da un legame particolarmente intenso, come nel caso del rapporto nonna-nipote. Il valore di ogni punto, secondo i parametri milanesi, è quantificato in circa 3.365,00 Euro per le perdite più prossime (genitori/figli/coniuge).
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