La tempestività del Soccorso del 118.

Scritto da: Rosario Piombino - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La Responsabilità del Servizio 118 e il "Controfattuale" nell'Arresto Cardiaco Extraospedaliero

Il tema della responsabilità medica nell'ambito del soccorso d'urgenza (118) rappresenta una delle frontiere più complesse del diritto sanitario. Recentemente, un caso di decesso per arresto cardiaco ha sollevato questioni cruciali circa l'adeguatezza dei mezzi inviati e il nesso di causalità tra i tempi di intervento e le possibilità di sopravvivenza del paziente.

In questo articolo analizzeremo le contestazioni mosse alla Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) e i criteri giuridico-scientifici necessari per l'addebito della responsabilità professionale in ambito di emergenza-urgenza.

 

Il Caso: La Dinamica del Soccorso

I fatti oggetto di analisi riguardano l'intervento del 118 a seguito di una chiamata di emergenza. La sequenza temporale registrata dalla centrale operativa è la seguente:

  • Ore 14:03: Inizio dell'intervista telefonica.
  • Ore 14:05: Registrazione dell'evento con sintomatologia inizialmente aspecifica ("Lipotimia in studentessa").
  • Ore 14:06: Invio di un'ambulanza non medicalizzata (demedicalizzata).
  • Ore 14:13: Arrivo del primo mezzo sul luogo dell'evento, circa 10 minuti dopo il primo contatto.
  • Successivamente: Invio di un secondo mezzo medicalizzato dopo che una nuova chiamata ha specificato un probabile arresto cardio-circolatorio (ACC).

La CTU ha inizialmente stimato una responsabilità del 118 pari al 40%, argomentando che l'invio immediato di un mezzo con medico a bordo e attrezzatura per la defibrillazione precoce avrebbe aumentato le possibilità di sopravvivenza.

 

Le Contestazioni alla CTU: Triage e "No Flow Time"

Le osservazioni tecniche mosse alla bozza della CTU si articolano su tre punti fondamentali che mettono in discussione l'addebito di colpa:

1. Correttezza del Triage Telefonico

L'assegnazione del mezzo dipende strettamente dalle informazioni fornite dall'utente durante l'intervista. Nel caso di specie, la prima allerta indicava una lipotimia (svenimento), quadro clinico che, secondo i protocolli aziendali e le linee guida ministeriali, giustifica l'invio di un mezzo non medicalizzato. Solo una seconda chiamata ha rivelato la gravità della situazione (arresto cardiaco), portando all'invio del secondo mezzo.

2. Rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

I tempi di intervento registrati (arrivo sul posto in circa 11 minuti dal primo contatto) risultano ampiamente entro il limite dei 18 minuti previsti a livello nazionale per le emergenze in area urbana. Non appare quindi censurabile la condotta della centrale operativa sotto il profilo della tempestività.

3. La Prova Controfattuale e la Letteratura Scientifica

Il criterio cardine per l'addebito della responsabilità è la probabilità logica che una condotta alternativa (l'invio immediato del medico) avrebbe evitato l'evento infausto.

La letteratura internazionale citata nelle osservazioni evidenzia che:

  • Ogni minuto trascorso senza RCP (Rianimazione Cardio-Polmonare) riduce le probabilità di sopravvivenza del 10-15%.
  • In assenza di manovre rianimatorie da parte degli astanti (bystander CPR), dopo 10 minuti di "no flow" (tempo intercorso tra l'evento e l'arrivo dei soccorsi), le chance di sopravvivenza sono quasi nulle.

 

Criteri per l'Addebito della Responsabilità

Secondo la linea difensiva, l'addebito di responsabilità non può basarsi su una mera intuizione postuma ("se ci fosse stato il medico..."), ma deve seguire criteri rigorosi:

  1. Aderenza ai Protocolli: La valutazione della colpa deve basarsi sulla correttezza dell'intervista di triage e sulla coerenza del mezzo inviato rispetto al codice assegnato in quel momento.
  2. Il nesso causale: Non basta dimostrare un ritardo o un'inadeguatezza tecnica; occorre provare che, nel caso specifico, l'intervento "perfetto" avrebbe avuto un'alta probabilità di successo.
  3. Valutazione delle manovre pre-ospedaliere: L'assenza di rianimazione immediata da parte di chi era presente sul posto è un fattore determinante che può interrompere il nesso causale tra la condotta del 118 e il decesso.

In conclusione, le osservazioni tecniche suggeriscono che la responsabilità del 118 debba essere esclusa qualora i protocolli di triage siano stati rispettati e il danno neurologico fosse già irreversibile al momento del contatto con i soccorritori, rendendo vano qualsiasi tentativo di rianimazione avanzata.

 



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Avvocato Rosario Piombino a Napoli
Rosario Piombino

Cassazionista esperto in materia di confische e sequestri