Pubblicazione legale:
L’uso dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è oggi sotto la lente d’ingrandimento delle Procure italiane ed europee (EPPO). Una recente sentenza del Tribunale di Nola (Ufficio GIP-GUP), la n. 115/2026, offre spunti di estremo interesse riguardo ai criteri necessari per attribuire la responsabilità penale a un presunto amministratore di fatto in presenza di contestazioni per truffa aggravata e riciclaggio.
La vicenda trae origine da un’indagine della Guardia di Finanza su un finanziamento di 150.000,00 euro richiesto da una società (la..............S.r.l.) alla SIMEST S.p.A. per la partecipazione a fiere internazionali in Polonia. Secondo l’accusa, la società era priva di consistenza reale, operativa solo sulla carta e supportata da bilanci falsificati per ottenere indebitamente l’anticipo dei fondi (circa 75.000,00 euro).
Le accuse mosse agli indagati includevano:
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
Falsità nelle comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
Il fulcro del processo a carico di M.S. (indicato dall'accusa come amministratore di fatto) ha riguardato la dimostrazione dell'effettivo esercizio di poteri gestori. La difesa, guidata dall'Avv. Rosario Piombino, ha scardinato l'impianto accusatorio basandosi su tre pilastri fondamentali:
L'accusa poggiava in gran parte sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società (il cosiddetto "prestanome"), che aveva indicato il nostro assistito come il vero dominus della ditta. La difesa ha eccepito con successo l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni ai sensi dell’art. 220 disp. att. c.p.p., in quanto rese alla Guardia di Finanza senza le garanzie difensive nonostante fossero già emersi indizi di reato a carico del dichiarante.
Per la giurisprudenza di legittimità, la qualifica di amministratore di fatto richiede un esercizio continuativo e significativo di poteri gestori. La difesa ha dimostrato che:
La delega a operare su un conto corrente postale non era legata al conto dove erano transitati i fondi oggetto di truffa.
L'utilizzo di una mail personale per l'attivazione di una firma digitale non prova la direzione strategica dell'impresa, potendo essere riconducibile a compiti meramente esecutivi o subordinati.
Un elemento decisivo è stato il monitoraggio dei flussi finanziari. L'analisi analitica degli estratti conto ha evidenziato che il presunto amministratore di fatto non è risultato beneficiario delle somme distratte, che erano state invece ripartite tra l’amministratore legale e i suoi familiari.
Il GUP del Tribunale di Nola, accogliendo integralmente le tesi dell'Avv. Rosario Piombino, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per M.S. con la formula "per non aver commesso il fatto" in relazione ai reati di truffa, malversazione e riciclaggio.
Per quanto riguarda il reato societario (falso in bilancio), il Giudice ha dichiarato l'improcedibilità per difetto di querela, sottolineando come le condotte contestate rientrassero nelle ipotesi di lieve entità.
Il Tribunale ha contestualmente ordinato la revoca del sequestro preventivo e la restituzione di tutte le somme e i beni ancora vincolati all'avente diritto, sancendo la totale estraneità del nostro assistito alle condotte distrattive contestate.
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