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Da quando decorre il termine di prescrizione della liquidazione della quota del socio uscente?
Come noto la cessazione per morte, recesso, esclusione attribuisce al socio cessato o ai suoi eredi il diritto alla liquidazione della quota di una società in nome collettivo, a differenza dell'ipotesi in cui la cessazione avvenga per trasferimento a titolo oneroso o per donazione.
I
 soci cessati (o i loro eredi), quindi, hanno diritto a ricevere una 
somma di denaro corrispondente al valore della quota entro sei mesi dalla cessazione del rapporto sociale.
Unico soggetto obbligato a liquidare la quota è la società
 e non già i soci personalmente, come chiarito dalla Suprema Corte di 
Cassazione (Cass. 11/02/1998 n. 4103; Cass. 10/06/1998, n. 5757) sulla 
base del principio per cui la società, seppur priva di personalità 
giuridica e con autonomia patrimoniale imperfetta, è pur sempre soggetto
 di diritto titolare dei beni sociali e dotata di capacità giuridica 
sostanziale e processuale nei rapporti esterni.
Ne consegue che la
 proposizione della domanda di liquidazione della quota va esperita 
esclusivamente nei confronti della società, senza necessità di chiamare 
in causa i soci che non sono litisconsorti necessari.
Dal momento 
che la norma prevede che la società sia tenuta ad adempiere entro sei 
mesi dalla data di scioglimento del rapporto sociale, ciò implica che 
essa abbia la facoltà di eseguire la prestazione sino alla scadenza di detto termine
 e che, quindi, il socio non possa predetenere la prestazione prima di 
allora. Ne consegue che alla scadenza del termine ai sensi dell'art. 2289, comma 4 c.c., la società è costituita automaticamente in mora e sono dovuti gli
 interessi di mora e il risarcimento del danno per svalutazione 
monetaria.
Alla luce di quanto sopra la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente confermato l'orientamento per cui il termine di prescrizione del diritto a ricevere la liquidazione della quota inizi a decorrere da quando la prestazione dovuta al socio uscente diventi esigibile. Essendo di sei mesi il termine per l'adempimento posto a favore della società, come detto sopra, la prescrizione
 della liquidazione della quota del socio uscente cominicia a decorrere 
solo dopo la scadenza di tale termine, in quanto il creditore prima non 
può esigere la prestazione (Cass. 13 gennaio 2022, n. 1200).
Il
 termine prescrizionale può essere interrotto nelle forme e con le 
ordinarie modalità previste dall'ordinamento. E' significativo, 
peraltro, l'orientamento giurisprudenziale per cui l'onere di provare il
 valore della quota del socio uscente di una società di persona incomba 
sui soci superstiti e non sul socio uscente, in virtù del principio di 
prossimità della prova (Cass. 19.02.2020, n. 4260).
Nel caso in 
cui si perfezioni la prescrizione della liquidazione della quota del 
socio uscente , la quota non liquidata viene automaticamente ripartita 
tra i soci superstiti in proporzione alle partecipazioni di ciascuno.
Avv. Marco Napolitano