Pubblicazione legale: 
					
Accertamento in materia IVA.
L'iniziale
 contestazione sollevata da parte dell'Agenzia delle Entrate nei 
confronti della società assistita di aver registrato e contabilizzato 
operazioni oggettivamente inesistenti, a seguito di attivià difensiva 
veniva riformulata, in fase di accertamento, in soggettiva inesistenza. 
L'Ufficio quindi notificava avviso di accertamento per quest'ultimo 
rilievo.
A seguito di impugnazione la Commissione Tributaria di 
Vicenza ha dato ragione alla società assistita ritenendo che gli 
elementi indiziari posti dall'Ufficio a fondamento della pretesa 
tributaria, considerati singolarmente e nel loro complesso, fossero 
privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e, quindi, non 
fossero sufficienti a permettere di acquisire una prova presuntiva 
sufficiente a sostenere fatti fiscalmente rilevanti e il meccanismo 
fraudolento, accertati dall'Amministrazione Finanziaria.
Aderendo 
all'orientamento di legittimità sorto sulla scia della giurisprudenza 
unionale il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione Finanziaria da un
 lato non abbia assolto al proprio onere probatorio in materia di 
utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti inserito in una frode 
carosello, non avendo dimostrato la consapevolezza del destinanario 
delle fatture che l'operazione si inserisse in una evasione di imposta e
 di cui avrebbe dovuto accorgersi usando l'ordinaria diligenza 
professionale. Inoltre il Collegio ha ritenuto che il contribuente abbia
 comunque fornito la prova contraria dell'inconsistenza degli indizi.
Da qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.