Caso legale:
Ho assistito uno studio notarile di primaria importanza rimasto privo del servizio di connessione telefonica e telematica per circa due settimane, a causa dell'inadempimento di un grande operatore di telecomunicazioni.
L'interruzione ha paralizzato l'attività dello studio, impedendo la ricezione delle chiamate, l'accesso a internet e lo svolgimento degli adempimenti informatici connessi alla professione. Nonostante le numerose sollecitazioni, il fornitore non ha adottato alcuna misura concreta per limitare il pregiudizio.
La linea difensiva si è fondata sulla responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sulla violazione dei doveri di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. e sull'inosservanza degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c.
La quantificazione del lucro cessante ha richiesto una ricostruzione logico-matematica articolata sui dati economici e organizzativi dello studio: fatturato degli anni precedenti, numero medio di fatture emesse giornalmente e correlazione tra le chiamate ricevute e gli incarichi effettivamente conferiti. Da tale analisi è emerso che ogni chiamata non ricevuta nei giorni di interruzione totale o parziale del servizio corrispondeva, con elevata probabilità, a un mancato incarico professionale. Il danno è stato quindi graduato in funzione del grado di inefficienza del servizio nei diversi periodi, con applicazione di percentuali differenziate di incidenza sul fatturato medio giornaliero.
La domanda risarcitoria, comprensiva di danno emergente, lucro cessante e danno non patrimoniale, ammontava complessivamente a circa € 27.000,00.