Pubblicazione legale: 
					
La legge riserva una quota di eredità (la
cosiddetta quota di legittima) ai legittimari:
 - coniuge
     del defunto
 
 - figli
     del defunto, anche adottivi, o i loro discendenti per mancanza dei
     primi (al di là dell'origine della filiazione se matrimoniale o meno) 
 
 - ascendenti
     del defunto
 
Cosa s’intende per quota di legittima?
Quota di legittima è il valore minimo che la
legge riconosce ai legittimari: non può essere danneggiato dal de cuius (defunto) né con disposizioni testamentarie né con donazioni fatte in vita.
Quota disponibile è, invece, per la quota che
resta, ossia la parte del patrimonio di cui si può disporre con testamento o con
     atti di liberalità (donazioni
Il calcolo della quota che spetta al singolo legittimario
non si può fare prima dell'apertura della successione e l’ammontare della quota riservata alle singole categorie di
legittimari cambia infatti in funzione della
     situazione al momento dell’apertura della successione, del numero
     di legittimari che effettivamente concorrono alla ripartizione dell’asse
     ereditario (con esclusione di chi rinuncia), del
     numero di legittimari presenti in ciascuna categoria, dell’eventuale
     concorso di questi con quelli appartenenti a un’altra categoria. 
Per determinare l’ammontare della quota disponibile e
delle quote di legittima si procede ad un’operazione
contabile con cui si valuta l’entità del patrimonio del defunto.
 - si
     calcola il valore complessivo (all'epoca della morte) di tutti i beni
     lasciati in eredità;
 
 - si
     detraggono dal precedente valore i debiti lasciati;
 
 - si
     calcola il valore (all'epoca della morte) di tutti i beni trasferiti in
     vita a titolo di donazione.
 
Dalla somma di questi valori si forma l’asse su cui calcolare
le quote di legittima e, per differenza, la quota disponibile.