Sentenza giudiziaria:
Il rapporto accademico e/o professionale tra maestro e allievo, laddove non presentino:
- quanto al rapporto scientifico accademico, i caratteri della persistenza e continuità nel tempo, ovvero di un rafforzamento negli anni a ridosso della procedura di selezione,
- quanto al rapporto professionale, i caratteri di i caratteri di "sistematicità, stabilità e continuatività";
non danno luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale e dunque non sussiste l'obbligo di astenszione del componente di Commissione giudicatrice previsto dall'art.51 c.p.c..