Pubblicazione legale:
Per giustificare il loro potere impositivo, sovente i Consorzi sostengono di avere realizzato delle opere dalle quali deriverebbe un imprecisato “beneficio di carattere generale”. In particolare, non riuscendo a individuare il concreto beneficio specifico e diretto che ciascun fondo dovrebbe trarre dall’attività di bonifica, i Consorzi si limitano a vantare di aver migliorato con le loro opere la salubrità dell’aria, l’igiene ambientale, l’assetto territoriale, ovvero si spingono fino ad affermare che il mero fatto di aver progettato il miglioramento fondiario sia di per sé un’opera sufficiente a legittimare l’esazione dei contributi. Oltremodo, ciò corrisponde ad ammettere l’infondatezza della loro pretesa impositiva, essendo assente il beneficio specifico e diretto, richiesto ex lege, a favore degli immobili facenti parte del loro comprensorio.
Fonte: Sito internet Studio Legale Avv. Antonino Calì - leggi l'articolo