La riqualificazione delle operazioni di cessione ai fini del registro

Scritto da: Antonia Maria Cuccurullo - Tax News Giappichelli editore




Pubblicazione legale: La facoltà dell’Amministrazione finanziaria di riqualificare le operazioni di cessione ai fini del pagamento dell’imposta di registro, è dibattuta dalla dottrina e dalla giurispru-denza da quasi un secolo, sin dalla formulazione dell’art. 8 del Testo sul Registro n. 3269/1923. La Corte di Cassazione con la pronuncia annotata si pone in continuità all’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, con le note pronunce n. 158/2020 e n. 39/2021, con le quali si è, probabilmente, definitivamente giunti alla soluzione di una questione che ha interessato per decenni tutto il panorama giuridico. La Suprema Corte, ripercorrendo la ratio normativa dell’attuale art. 20 TUR, ritiene che non possa l’interprete riqualificare l’operazione di cessione totalitaria di quote in cessio-ne d’azienda indagando gli effetti economici dell’atto portato a registro, mediante lo scrutinio di elementi extra-testuali, bensì può esclusivamente osservare gli effetti giuridi-ci dell’atto, tenuti in considerazioni i suoi elementi intrinseci. L’accesso agli elementi negoziali estrinseci è consentito nella diversa ottica dell’emersione di un abuso del diritto ed elusione fiscale, caso in cui soccorre l’art. 10-bis L. 212/2000, che assurge a norma avente valenza generale antiabuso.

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Avvocato Antonia Maria Cuccurullo a Napoli
Antonia Maria Cuccurullo

Avvocato tributarista e dell'impresa