La tutela del paziente danneggiato

Scritto da: Annarita Bove - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il diritto al risarcimento del danno per responsabilità medica o mala sanità sorge a seguito di trattamento medico sanitario effettuato con imperizia e/o imprudenza e/o negligenza, quindi con colpa, per esempio nell’ambito di un ricovero ospedaliero, di una operazione o intervento chirurgico, per una diagnosi omessa o errata, ovvero per il mancato, errato o incompleto consenso informato, per il mancato rispetto delle linee guida sanitarie.
Per gli errori medici è responsabile la struttura sanitaria e/o ospedaliera ed il personale medico, paramedico o infermieristico che ha eseguito la diagnosi, l’intervento e/o il trattamento.

Per poter affermare la responsabilità medica è necessario accertare che vi sia un nesso causale tra condotta e danno, ovvero qualora il medico avesse tenuto il comportamento alternativo corretto il paziente non avrebbe subito pregiudizi (avrebbe cioè evitato la morte ovvero il danno alla salute).

Tale accertamento, avendo ad oggetto fatti che non si sono verificati o che non possono più verificarsi, deve fondarsi non su un giudizio di certezza assoluta, ma di ragionevole probabilità.

Sono risarcibili tanto i danni patrimoniali quanto i danni non patrimoniali, quali danno biologico, morale ed esistenziale.




Pubblicato da:


Annarita Bove

Avvocato Giuslavorista, Cassazionista e Dottore di Ricerca Università di Modena




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