Superamento del comporto per sommatoria: rilevanti solo le assenze indicate nel licenziamento

Scritto da: Annalisa Borzi - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Secondo una recente pronuncia della Corte Suprema (Cass. Sent. N. 8628/2023), in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto per sommatoria, non è possibile considerare le assenze non indicate all’interno della lettera di licenziamento.

I fatti.

Un’Amministrazione pubblica aveva aveva licenziato una lavoratrice per superamento del periodo di comporto per sommatoria, specificando nell’atto i singoli giorni di assenza, tuttavia non sufficienti al superamento del periodo di comporto medesimo. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione aveva chiesto che venissero conteggiate ulteriori giornate, in realtà contestate in costanza di rapporto di lavoro, come assenza ingiustificata e dunque non computabili nel periodo di comporto. La lavoratrice aveva impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatole. In secondo grado, la Corte d’Appello accoglie la domanda della lavoratrice, sul presupposto che, se il datore nel provvedimento espulsivo provvede a specificare le giornate di assenza del dipendente, non può più modificarle o successivamente aggiungerne altre.

La Corte, confermando la pronuncia di merito, ha stabilito che in caso di comporto c.d. “secco” (unico ininterrotto periodo di malattia), dove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili, il datore di lavoro non è tenuto a specificare i singoli giorni di assenza, in quanto risultano sufficienti le indicazioni complessive, fermo restando l’onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato.

Per quanto riguarda, invece, il comporto cosiddetto “per sommatoria” (plurime e frammentate assenze), occorre indicare in modo specifico le assenze computate, al fine di consentire la difesa del lavoratore.

La Cassazione, confermando l’impugnata pronuncia di merito in appello, ha specificato che nel caso in cui “il datore abbia specificato le assenze prese in considerazione, non è poi possibile modificare o aggiungere ex post i giorni in contestazione (quali giorni di malattia) al periodo di comporto”.

In tal caso, per i Giudici di legittimità vale la regola generale dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo di licenziamento posta a garanzia del lavoratore, con la conseguenza che, si ribadisce, ai fini del superamento del suddetto periodo, non può tenersi conto delle assenze non indicate nella lettera di licenziamento.

La Suprema Corte ha, dunque, rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del recesso a fronte della non riconducibilità nel comporto dei giorni inerenti ad assenze ingiustificate.

In conclusione, dunque, per potersi procedere a licenziamento per superamento del periodo di comporto per sommatoria, deve aversi riguardo alle sole assenze indicate nella lettera di licenziamento e che siano effettivamente riferibili a giorni di assenza per malattia.



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Annalisa Borzi

Avvocato operante nel settore del diritto civile




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