Retribuzione, ccnl applicabile, proporzionalita’ e sufficienza del trattamento economico

Scritto da: Annalisa Borzi - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

TAR Lombardia, sentenza 2046 del 04/09/2023

Con una recentissima sentenza (n. 2046 del 04/09/23) il Tar Lombardia ha ribadito che il trattamento minimo complessivo da garantire al socio-lavoratore è quello previsto dal CCNL comparativamente più rappresentativo del settore che funge da parametro esterno della proporzionalità e della sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell’art. 36 Cost.

Una società cooperativa ha impugnato il provvedimento con il quale l'Ispettorato del lavoro aveva disposto che la stessa corrispondesse ai soci-lavoratori dipendenti le differenze retributive calcolate secondo le tabelle retributive previste dal CCNL Multiservizi (migliorativo dal punto di vista del salario minimo), mentre la cooperativa in questione utilizzava quale riferimento le tabelle retributive previste dal CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.

Il Tar Lombardia ha giudicato fondato il ricorso della cooperativa ed ha conseguentemente annullato il verbale di disposizione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ed ogni atto ad esso presupposto, successivo, consequenziale e/o comunque connesso.

L’applicazione del CCnl comparativamente più rappresentativo del settore garantisce dalla eventuale applicazione di un contratto collettivo c.d. “pirata”, cioè sottoscritto da organizzazioni sindacali minoritarie e quindi poco rappresentative, o l’applicazione di un contratto collettivo non pertinente rispetto al settore di attività in cui opera la cooperativa.

Ed infatti, nel caso di specie, la cooperativa svolgeva attività relative a servizi di “guardia non armata, portierato, custodia, reception, revisione e manutenzione delle relative attrezzature”, applicando, come detto, il CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari dell'8 aprile 2013, che ha ad oggetto, appunto, l’attività di vigilanza privata e i servizi fiduciari.

Come ha potuto rilevare il Tar, il suddetto CCNL "appare appropriato rispetto all’attività svolta dalla cooperativa", non allo stesso modo il CCNL per l’area Multiservizi che si riferisce alle imprese che operano anche nel settore della pulizia, della logistica e dei servizi integrati di global service, cui la ricorrente risultava estranea.

Ribadisce altresì il Tar che il CCNL da applicare ai propri dipendenti rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e, salvo il caso di contratti collettivi contenenti previsioni contrarie alla legge oppure riferibili a categorie del tutto disomogenee con quelle in cui opera l’impresa, la decisione non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale.



Pubblicato da:


Annalisa Borzi

Avvocato operante nel settore del diritto civile




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