Pubblicazione legale:
TAR Lombardia, sentenza 2046 del
04/09/2023
Con una recentissima sentenza (n.
2046 del 04/09/23) il Tar Lombardia ha
ribadito che il trattamento minimo complessivo da garantire al socio-lavoratore
è quello previsto dal CCNL comparativamente più rappresentativo del settore che
funge da parametro esterno della proporzionalità e della sufficienza del trattamento
economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell’art. 36 Cost.
Una società cooperativa ha
impugnato il provvedimento con il quale l'Ispettorato del lavoro aveva disposto
che la stessa corrispondesse ai soci-lavoratori dipendenti le differenze
retributive calcolate secondo le tabelle retributive previste dal CCNL
Multiservizi (migliorativo dal punto di vista del salario minimo), mentre la
cooperativa in questione utilizzava quale riferimento le tabelle retributive
previste dal CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.
Il Tar Lombardia ha giudicato
fondato il ricorso della cooperativa ed ha conseguentemente annullato il
verbale di disposizione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ed ogni atto
ad esso presupposto, successivo, consequenziale e/o comunque connesso.
L’applicazione del CCnl
comparativamente più rappresentativo del settore garantisce dalla eventuale applicazione
di un contratto collettivo c.d. “pirata”, cioè sottoscritto da organizzazioni
sindacali minoritarie e quindi poco rappresentative, o l’applicazione di un
contratto collettivo non pertinente rispetto al settore di attività in cui
opera la cooperativa.
Ed infatti, nel caso di specie, la
cooperativa svolgeva attività relative a servizi di “guardia non armata,
portierato, custodia, reception, revisione e manutenzione delle relative
attrezzature”, applicando, come detto, il CCNL per i dipendenti da Istituti e
Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari dell'8 aprile 2013, che ha ad
oggetto, appunto, l’attività di vigilanza privata e i servizi fiduciari.
Come ha potuto rilevare il Tar,
il suddetto CCNL "appare appropriato rispetto all’attività svolta dalla
cooperativa", non allo stesso modo il CCNL per l’area Multiservizi che si
riferisce alle imprese che operano anche nel settore della pulizia, della
logistica e dei servizi integrati di global service, cui la ricorrente
risultava estranea.
Ribadisce altresì il Tar che il CCNL da applicare ai propri dipendenti
rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e, salvo il caso di
contratti collettivi contenenti previsioni contrarie alla legge oppure
riferibili a categorie del tutto disomogenee con quelle in cui opera l’impresa,
la decisione non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale.