Pubblicazione legale:
CORTE COSTITUZIONALE SENT. 55 DEL
8/4/24
La sezione lavoro della Corte di Cassazione,
con ordinanza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 18, c. 12, D.L. n. 98 del
6/7/2011, convertito nella L. n. 111, del 15/7/2011, per la parte in cui non
prevede che gli ingeneri e gli architetti, siano esonerati dal pagamento in
favore dell’ente previdenziale di riferimento delle sanzioni civili per l’omessa
iscrizione nel periodo anteriore alla relativa entrata in vigore della norma in
argomento.
Il riferimento è agli ingegneri e
architetti, che non possono iscriversi alla relativa Cassa previdenziale (Inarcassa),
in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale
obbligatoria, per effetto del divieto ex art. 21, c. 5, L. n. 6 del 3/1/81 e
che sono quindi tenuti all’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps. Si
ricorda, infatti, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps per gli
ingegneri e architetti iscritti a ulteriori forme di previdenza obbligatorie e che
non possono iscriversi all’Inarcassa, alla quale semplicemente versano un
contributo integrativo solidaristico poiché iscritti nei relativi albi, e a
beneficio dei quali, tuttavia, non si crea nessuna posizione previdenziale.
E dunque, la Corte Costituzionale
ha ribadito che l’affidamento dell’ingegnere o architetto iscritto ad altra
forma di previdenza obbligatoria, riposto nella certezza delle situazioni
giuridiche afferenti alla propria posizione previdenziale, e corroborato dagli
indirizzi giurisprudenziali formatisi, in ordine alla delimitazione dell’ambito
operativo della norma interpretata, anteriormente all’entrata in vigore della
disposizione interpretativa, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e
generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione ermeneutica al canone
di ragionevolezza, che discende dal principio di eguaglianza (art. 3, comma I,
Cost.).
La Consulta ha ritenuto fondata
la questione di legittimità costituzionale della norma incriminata (art. 18,
comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, nella legge 15
luglio 2011, n. 111) nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e
architetti non iscritti a Inarcassa, per essere simultaneamente iscritti presso
ulteriore gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della
legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e
gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS,
sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni
civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua
entrata in vigore.
E dunque, la Consulta, con
sentenza n. 55 dell’8 aprile 2024, ha riconosciuto l’esonero dal pagamento
delle sanzioni civili per omessa iscrizione nel periodo precedente all’entrata
in vigore della legge che ha previsto l’obbligo di iscrizione nella gestione
separata INPS per architetti e ingegneri.