Pubblicazione legale:
Nel nostro ordinamento esistono degli strumenti giuridici volti a proteggere persone prive in tutto o in parte di autonomia, ovvero soggetto privi della cosiddetta capacità di intendere e di volere.
Il diritto tende infatti a tutelare l'incapace contro il pericolo che egli rechi danno a se stesso.
A questo scopo consente, ad esempio, di annullare i negozi giuridici stipulati dall'incapace o di affidare a determinate persone (genitori, tutore, curatore) il compito di provvedere agli interessi dell'incapace avendo cura della sua persona, rappresentandolo negli atti civili, amministrandone i beni o assistendolo nel compimento di certi atti.
Le cause che possono limitare o escludere la capacità di intendere e di volere sono la minore età, l'alterazione delle facoltà mentali e altre minorazioni.
Per brevità di esposizione ci si soffermerà unicamente ad analizzare gli istituti previsti dal codice civile a tutela delle persone maggiorenni affette da abituale infermità di mente tale da renderli incapace di provvedere ai propri interessi.
Il Titolo XII del Codice Civile infatti identifica tali misure con l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno, istituto introdotto con la l. 6/2004.
I presupposti delle tre ipotesi di assistenza e tutela variano a seconda delle condizioni personali della persona da proteggere e delle finalità che si intendono perseguire
Fonte: Sito Studio Legale Martinuzzi - Del Sorbo - leggi l'articolo