INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL SENO

Scritto da: Angela Di Pisa - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Responsabilità del chirurgo estetico per intervento non riuscito

INTERVENTO AL SENO MAL RIUSCITO: COSE CHIEDERE AL CHIRURGO?

 Una lettrice chiede il risarcimento dei danni, in quanto si era rivolta ad una clinica per un’operazione di riduzione del seno, al fine di correggere una malformazione congenita dello stesso.

In seguito all’intervento chirurgico mal eseguito, non solo la paziente non risolveva le questioni relative alla malformazione, ma subiva un ulteriore danno estetico, rendendosi necessaria una seconda operazione.

Di conseguenza, la lettrice si è sottoposta ad un più complesso intervento riparatore, subendo, pertanto, un grave stress psico-fisico, dovuto alla preoccupazione e al turbamento di dover affrontare un secondo intervento operatorio per rimediare Ai danni cagionati dal chirurgo.

Il quesito posto è il seguente: un’operazione di chirurgia estetica, che sia causa di danni all’organismo del paziente, obbliga il chirurgo solo alla restituzione della somma pagata per sottoporsi all’intervento non riuscito, oppure anche al risarcimento dei danni morali e materiali?

 Ai sensi delle norme del codice civile, nell’ipotesi in cui una parte non esegue correttamente la propria prestazione, l’altra ha diritto ad ottenere la restituzione della propria.

Pertanto, a fronte di un’operazione mal riuscita, è pacifico che la paziente possa richiedere la restituzione del compenso erogato al medico.

 Nell’ambito delle norme di diritto in materia di responsabilità professionale, l’art. 1176 c.c. sancisce che “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio delle attività professionali, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.

Il medico, pertanto, deve operare in modo corretto e diligente osservando tutte le regole tecniche necessarie per poter salvaguardare il proprio paziente da qualsivoglia danno e garantendogli un beneficio per la propria salute.

 Di conseguenza, si considera responsabile il medico per i danni cagionati al paziente a causa di una sua condotta negligente e colposa, ovvero ogniqualvolta il peggioramento delle condizioni di salute dell'assistito dipenda esclusivamente dall'errata esecuzione della prestazione medica.


Avv. Angela Di Pisa



Pubblicato da:


Angela Di Pisa

Avvocato esperto in responsabilità medica, sinistri stradali gravi, famiglia condominio




IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy