Pubblicazione legale:
Responsabilità del
chirurgo estetico per intervento non riuscito
INTERVENTO AL SENO
MAL RIUSCITO: COSE CHIEDERE AL CHIRURGO?
Una lettrice chiede il risarcimento dei danni,
in quanto si era rivolta ad una clinica per un’operazione di riduzione del
seno, al fine di correggere una malformazione congenita dello stesso.
In seguito all’intervento
chirurgico mal eseguito, non solo la paziente non risolveva le questioni
relative alla malformazione, ma subiva un ulteriore danno estetico, rendendosi
necessaria una seconda operazione.
Di conseguenza, la lettrice si
è sottoposta ad un più complesso intervento riparatore, subendo, pertanto, un
grave stress psico-fisico, dovuto alla preoccupazione e al turbamento di dover
affrontare un secondo intervento operatorio per rimediare Ai danni cagionati
dal chirurgo.
Il quesito posto è il seguente:
un’operazione di chirurgia estetica, che sia causa di danni all’organismo del
paziente, obbliga il chirurgo solo alla restituzione della somma pagata per
sottoporsi all’intervento non riuscito, oppure anche al risarcimento dei danni
morali e materiali?
Ai sensi delle
norme del codice civile, nell’ipotesi in cui una parte non esegue correttamente
la propria prestazione, l’altra ha diritto ad ottenere la restituzione della
propria.
Pertanto, a fronte di un’operazione mal riuscita, è
pacifico che la paziente possa richiedere la restituzione del compenso erogato
al medico.
Nell’ambito
delle norme di diritto in materia di responsabilità professionale, l’art. 1176
c.c. sancisce che “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio
delle attività professionali, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla
natura dell’attività esercitata”.
Il medico, pertanto, deve operare in modo corretto e
diligente osservando tutte le regole tecniche necessarie per poter
salvaguardare il proprio paziente da qualsivoglia danno e garantendogli un
beneficio per la propria salute.
Di conseguenza,
si considera responsabile il medico per i danni cagionati al paziente a causa
di una sua condotta negligente e colposa, ovvero ogniqualvolta il peggioramento
delle condizioni di salute dell'assistito dipenda esclusivamente dall'errata
esecuzione della prestazione medica.
Avv.
Angela Di Pisa