Pubblicazione legale:
La riforma del 2017 in materia di “whistleblowing” si è articolata su due linee direttrici: l’incremento delle tutele per i segnalanti “pubblici” (attraverso la riscrittura dell’art. 54-bis d. lgs. 165/2001); l’introduzione di nuove protezioni per i segnalanti “privati” (con l’inserzione dei co. 2-bis, 2-ter e 2-quater all’interno dell’art. 6 d. lgs. 231/2001). Se la prima parte della riforma risulta apprezzabile – sia pur con alcune, non trascurabili criticità, legate all’estensione delle qualifiche soggettive e all’esclusione delle tutele in casi di “responsabilità” del segnalante – l’innovatività del secondo intervento appare alquanto modesta, a causa della sedes materiae prescelta.
Fonte: Link all'articolo