Sentenza giudiziaria:
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Massimizzazione
In materia di normativa antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 231/2007 sussiste quando ricorrano elementi oggettivi sufficienti a determinare il sospetto di operazioni meritevoli di segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria, non essendo necessaria la certezza della provenienza delittuosa dei fondi ma risultando sufficiente un mero "sospetto semplice" basato sulla valutazione di dati oggettivi e soggettivi conosciuti dal soggetto obbligato. L'art. 18 comma 1 lettera d) del d.lgs. n. 231/2007 impone agli intermediari finanziari un "controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata", che non si esaurisce nella prima acquisizione di dati e informazioni in sede di apertura del rapporto finanziario, ma si estende all'obbligo di controllo nel corso del rapporto con riferimento alla congruenza tra il profilo del cliente e la sua operatività, analizzando le transazioni concluse e verificandone la compatibilità con la natura della persona fisica identificata, con le sue attività commerciali ed avendo riguardo all'origine dei fondi. Costituiscono elementi sintomatici di anomalia che impongono l'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela e, in caso di persistente sospetto, la segnalazione all'UIF: le operazioni di movimentazione di denaro oltre il limite di euro 15.000,00 svolte in un arco temporale relativamente breve, l'ingente valore complessivo delle movimentazioni non proporzionate rispetto alle dichiarazioni rilasciate dal cliente circa i motivi di apertura del conto corrente, l'assenza di specifica indicazione delle causali a sostegno delle ragioni delle erogazioni da parte di società estere, lo svolgimento da parte del cliente di attività professionali nel campo delle energie rinnovabili applicabili al settore petrolifero specificamente indicate tra le attività a rischio dall'art. 24 comma 2 lett. a) punto 5-bis del d.lgs. n. 231/2007, la precedente residenza del cliente in Paesi inseriti tra quelli non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata individuati dalla GAFI e dall'Unione europea. L'art. 19 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 231/2007 richiede espressamente l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo, verificando la compatibilità dei dati forniti dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto. La quantificazione della sanzione risulta corretta quando sia accertata la sistematicità e la gravità delle omissioni che violano gli obblighi di segnalazione, considerato l'elevato grado di sussumibilità dell'operatività contestata negli indici di anomalia e negli schemi rappresentativi di comportamenti anomali previsti dalla normativa vigente, non potendo invocarsi attenuanti quando l'intermediario abbia più volte sottostimato la peculiarità dell'operatività seguita dal correntista senza fornire ragioni adeguate di carattere oggettivo o soggettivo che ne avessero potuto condizionare la valutazione.