Pubblicazione legale:
Con l’art. 25 D.L. 2.03.2024 sono state introdotte nel codice di procedura civile alcune misure in materia di pignoramento di crediti verso terzi. In particolare, le modifiche includono la definizione di limiti relativi agli importi dei crediti soggetti allo stesso, al fine di regolare gli obblighi del terzo in possesso dei crediti.
È stato inoltre introdotto il nuovo art. 551-bis c.p.c., che stabilisce che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perda d’efficacia dopo dieci anni dalla notifica al terzo, a meno che non sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o siano intervenute specifiche circostanze di estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo. Inoltre, è stabilito che, al fine di mantenere l’efficacia del pignoramento, il creditore possa notificare una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio nei due
anni antecedenti alla scadenza del termine decennale.
Fonte: Ratio Società