Pubblicazione legale:
A determinate condizioni, gli accordi di ristrutturazione possono essere omologati dal Tribunale anche in mancanza dell’adesione dell’amministrazione fiscale o previdenziale, mancanza di adesione che comprende anche il voto contrario. Le condizioni necessarie per applicare il cram down erano state modificate D.L. 69/2023 (c.d. decreto “Salva infrazioni”) allo scopo di tutelare i creditori pubblici da proposte transattive eccessivamente penalizzanti, rendendo più stringente l’omologazione in assenza di adesione. Tale misura aveva un’efficacia limitata fino all’emanazione di un correttivo della predetta norma, da adottare ai sensi dell’art. 1 L. 20/2019 o L. 53/2021. Il D.Lgs. 13.09.2024, n. 136, c.d. “Correttivo-ter” del Codice della crisi ha recepito, con alcune modificazioni, la disciplina di cui al citato D.L. 69/2023, diventando così disciplina “a regime”. Nello specifico, è previsto che il Tribunale possa omologare la proposta transattiva anche senza l’adesione del creditore pubblico solo se sono rispettate alcune condizioni, tra cui la soddisfazione dei creditori pubblici in misura non inferiore al 50% dell’ammontare dei crediti (esclusi sanzioni e interessi). La soglia aumenta al 60% qualora i crediti vantati dagli altri creditori aderenti sia inferiore al 25% dell’importo del complesso dei crediti e la dilazione di pagamento non ecceda il periodo di 10 anni.
Fonte: Ratio Società