Pubblicazione legale:
Nell’ambito delle procedure esecutive individuali è possibile che si verifichi la situazione tale per cui l’immobile oggetto di pignoramento non è più nella disponibilità del debitore ma è occupato da un terzo non proprietario: un caso frequente è quello del bene occupato dal coniuge del debitore esecutato al quale è stata assegnata la casa coniugale in sede di separazione giudiziale. L’istituto dell’assegnazione della casa familiare viene in rilievo nel momento patologico del rapporto tra i coniugi; in caso di separazione o di divorzio, il Tribunale dispone l’assegnazione della casa coniugale, costituendo sull’immobile – in favore di uno dei coniugi – un
diritto personale di godimento di natura atipica, il cui fine principale è quello di evitare che i figli (minorenni o maggiorenni) non economicamente indipendenti subiscano un trauma dovuto all’allontanamento dall’ambiente nel quale sono cresciuti e che rappresenta centro di aggregazione di sentimenti e affetti.
Si tratta di verificare a quali condizioni il diritto di abitare la casa familiare può essere considerato opponibile ai terzi (qual è l’aggiudicatario) con la conseguenza che l’immobile pignorato sarà venduto dalla procedura come “occupato”, proprio per effetto del riconoscimento di tale diritto, oppure “libero”.
Fonte: Ratio Società