Pubblicazione legale:
Relazione Sovraindebitamento – Convegno Mazara
del Vallo
Indubbiamente la legge 3 del 2012, rappresenta una reale soluzione concreta
per una infinità di soggetti che non sono più in grado di fare fronte ai debiti
contratti verso banche, finanziare, privati, agenzia entrate riscossione e
pubblica amministrazione.
Infatti, di fronte a dei dati molto allarmanti relativi alla situazione
di difficoltà economica di molte famiglie italiane, una legge quale la 3 del
2012, che di recente è stata definita come legge “Salvadebitori”, veramente
potrebbe rappresentare un’ottima “via di uscita” dal debito, con la quale il
debitore potrebbe ottenere il tanto agognato Fresh Start, cioè l’azzeramento di
tutti i debiti e la possibilità di
ricominciare da capo, ottenendo nuovamente un ruolo attivo nell’economia, senza
restare schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente.
La Legge 3/2012, quindi, introduce nel nostro ordinamento una procedura
concorsuale per il debitore non soggetto a fallimento. Con la Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, infatti, è
stato introdotto anche nel nostro ordinamento (sia pur con grande ritardo, si è
messa in linea con gli altri Paesi dell’Unione Europea, che già da molto tempo
erano (sono) provvisti di una normativa volta alla gestione dell’insolvenza del
debitore civile) un meccanismo di estinzione delle obbligazioni di tutti quei
soggetti sovraindebitati che non possono accedere alle procedure concorsuali
previste dalla Legge Fallimentare (i
c.d. soggetti “non fallibili”).
Tutti
i soggetti sovraindebitati, che prima dell’introduzione di questa legge erano
esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori (come ad
es la liquidazione forzosa del patrimonio del debitore), possono, quindi,
proporre ai loro creditori, sotto la vigilanza e il controllo dell’autorità
giudiziaria e con l’ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC),
un accordo di ristrutturazione dei propri debiti.
Da
un punto di vista normativo c’è sempre stato un certo squilibrio tra l’imprenditore
commerciale, che ha sempre avuto a
disposizione strumenti tali da consentirgli di liberarsi delle obbligazioni non
soddisfatte (per es. mediante una proposta di concordato preventivo o di concordato
fallimentare), e le persone fisiche private (il debitore civile) che invece
avevano una responsabilità patrimoniale potenzialmente perpetua, in quanto
erano tenute a rispondere delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni,
presenti e futuri, in virtù della norma di carattere generale costituita
dall’art. 2740 c.c.
Il
rischio per il debitore civile, quindi, era sempre stato quello di trovarsi a
dover convivere per gran parte della propria esistenza con il peso
insopportabile, a volte insostenibile, dell’indebitamento senza riuscire a
reimmettersi nel circuito economico.
Condizioni di ammissibilità
La
Legge 3 del 2012, ha previsto due condizioni di ammissibilità (oggettiva e
soggettiva) ed una serie di condizioni ostative
Presupposto oggettivo
Vi deve essere il “sovraindebitamento” cioè “la situazione di perdurante
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile
per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie
obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
E’ richiesto quindi un requisito di carattere oggettivo, cioè il debitore
si deve trovare in stato di sovraindebitamento. Il legislatore non usa termini
già utilizzati nelle procedure di fallimento e di concordato preventivo (stato
d’ insolvenza e stato di crisi), ma introduce un nuovo termine, il “sovraindebitamento
”, che definisce come quella “ situazione di perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte,
che determini la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni ovvero la
definitiva incapacità di adempierle regolarmente ”. Quindi, secondo quanto
dispone la norma, il perdurante squilibrio può avere due manifestazioni,
entrambe idonee singolarmente a fungere da presupposto per l’apertura di
qualsiasi procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento:
1) la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ossia la
situazione di “crisi” ;
2) la definitiva incapacità di adempier le regolarmente, ossia lo “stato
d’insolvenza”.
Mentre la definitiva incapacità è in pratica equivalente alla
corrispondente locuzione usata per definire lo stato d’insolvenza
dell’imprenditore fallibile, la rilevante difficoltà evoca una situazione di
dissesto grave, ma ancora suscettibile di essere sanata. In questo senso, sembrerebbe che il
legislatore abbia voluto considerare quale presupposto oggettivo anche la
situazione di difficoltà riconducibile a quella della crisi che precede
l’insolvenza. Dunque, potrebbe esserci spazio per un’ipotesi di
sovraindebitamento reversibile nel caso in cui, non essendoci ancora
l’insolvenza definitiva, un tempestivo intervento di ristrutturazione del
debito del sovraindebitato può consentire la prosecuzione dell’attività
imprenditoriale. Inoltre, come si è detto, tale squilibrio deve essere perdurante
e non momentaneo e, per quantificarlo, devono essere contrapposte due masse di
valori: la sommatoria delle obbligazioni assunte e la sommatoria dei valori
patrimoniali prontamente liquidabili. Ne
consegue che le situazioni di sovraindebitamento momentanee non possono essere
superate attraverso la procedura in oggetto, poiché la situazione debitoria non
ha la caratteristica prevista dalla norma.
Invece, l’incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte è
caratterizzata dalla irreversibilità, che la rende dunque una situazione
definitiva.
Definitiva incapacità = stato di insolvenza dell’imprenditore
Rilevante difficoltà: situazione di dissesto grave ma ancora sanabile.
Presupposto
soggettivo
Possono ricorrervi persone fisiche, consumatori (il debitore persona
fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), società,
enti, che:
* non svolgono attività
d’impresa;
* sono professionisti, società di professionisti, artisti o altri
lavoratori autonomi;
* sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1
l.fall.;
* sono enti privati non
commerciali (associazioni ecc.);
* sono imprenditori agricoli;
* sono “start up innovative” indipendentemente dalle loro dimensioni.
Condizioni ostative
Non possono accedere al queste procedure:
* chi è soggetto a procedure fallimentari, amministrazione straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa;
* chi ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di
composizione della crisi da sovraindebitamento;
* il debitore che ha determinato, per causa a se imputabile,
l’impugnazione e la risoluzione dell’accordo coi creditori;
* aver presentato una documentazione che non consente di ricostruire
compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
La procedura è attivabile solo a iniziativa del debitore stesso