Relazione sul Sovraindebitamento – Convegno Mazara del Vallo

Scritto da: Andrea Galli - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Relazione Sovraindebitamento – Convegno Mazara del Vallo

 

Indubbiamente la legge 3 del 2012, rappresenta una reale soluzione concreta per una infinità di soggetti che non sono più in grado di fare fronte ai debiti contratti verso banche, finanziare, privati, agenzia entrate riscossione e pubblica amministrazione.

Infatti, di fronte a dei dati molto allarmanti relativi alla situazione di difficoltà economica di molte famiglie italiane, una legge quale la 3 del 2012, che di recente è stata definita come legge “Salvadebitori”, veramente potrebbe rappresentare un’ottima “via di uscita” dal debito, con la quale il debitore potrebbe ottenere il tanto agognato Fresh Start, cioè l’azzeramento di tutti i debiti e la possibilità di ricominciare da capo, ottenendo nuovamente un ruolo attivo nell’economia, senza restare schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente.

La Legge 3/2012, quindi, introduce nel nostro ordinamento una procedura concorsuale per il debitore non soggetto a fallimento. Con la Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, infatti, è stato introdotto anche nel nostro ordinamento (sia pur con grande ritardo, si è messa in linea con gli altri Paesi dell’Unione Europea, che già da molto tempo erano (sono) provvisti di una normativa volta alla gestione dell’insolvenza del debitore civile) un meccanismo di estinzione delle obbligazioni di tutti quei soggetti sovraindebitati che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare (i  c.d. soggetti “non fallibili”).

Tutti i soggetti sovraindebitati, che prima dell’introduzione di questa legge erano esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori (come ad es la liquidazione forzosa del patrimonio del debitore), possono, quindi, proporre ai loro creditori, sotto la vigilanza e il controllo dell’autorità giudiziaria e con l’ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), un accordo di ristrutturazione dei propri debiti.

Da un punto di vista normativo c’è sempre stato un certo squilibrio tra l’imprenditore commerciale, che ha sempre  avuto a disposizione strumenti tali da consentirgli di liberarsi delle obbligazioni non soddisfatte (per es. mediante una proposta di concordato preventivo o di concordato fallimentare), e le persone fisiche private (il debitore civile) che invece avevano una responsabilità patrimoniale potenzialmente perpetua, in quanto erano tenute a rispondere delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni, presenti e futuri, in virtù della norma di carattere generale costituita dall’art. 2740 c.c.

Il rischio per il debitore civile, quindi, era sempre stato quello di trovarsi a dover convivere per gran parte della propria esistenza con il peso insopportabile, a volte insostenibile, dell’indebitamento senza riuscire a reimmettersi nel circuito economico.

 

Condizioni di ammissibilità

La Legge 3 del 2012, ha previsto due condizioni di ammissibilità (oggettiva e soggettiva) ed una serie di condizioni ostative

Presupposto oggettivo

Vi deve essere il “sovraindebitamento” cioè “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

E’ richiesto quindi un requisito di carattere oggettivo, cioè il debitore si deve trovare in stato di sovraindebitamento. Il legislatore non usa termini già utilizzati nelle procedure di fallimento e di concordato preventivo (stato d’ insolvenza e stato di crisi), ma introduce un nuovo termine, il “sovraindebitamento ”, che definisce come quella “ situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente ”. Quindi, secondo quanto dispone la norma, il perdurante squilibrio può avere due manifestazioni, entrambe idonee singolarmente a fungere da presupposto per l’apertura di qualsiasi procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento:

1) la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ossia la situazione di “crisi” ;

2) la definitiva incapacità di adempier le regolarmente, ossia lo “stato d’insolvenza”.

Mentre la definitiva incapacità è in pratica equivalente alla corrispondente locuzione usata per definire lo stato d’insolvenza dell’imprenditore fallibile, la rilevante difficoltà evoca una situazione di dissesto grave, ma ancora suscettibile di essere sanata.  In questo senso, sembrerebbe che il legislatore abbia voluto considerare quale presupposto oggettivo anche la situazione di difficoltà riconducibile a quella della crisi che precede l’insolvenza. Dunque, potrebbe esserci spazio per un’ipotesi di sovraindebitamento reversibile nel caso in cui, non essendoci ancora l’insolvenza definitiva, un tempestivo intervento di ristrutturazione del debito del sovraindebitato può consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale. Inoltre, come si è detto, tale squilibrio deve essere perdurante e non momentaneo e, per quantificarlo, devono essere contrapposte due masse di valori: la sommatoria delle obbligazioni assunte e la sommatoria dei valori patrimoniali prontamente liquidabili.  Ne consegue che le situazioni di sovraindebitamento momentanee non possono essere superate attraverso la procedura in oggetto, poiché la situazione debitoria non ha la caratteristica prevista dalla norma.  Invece, l’incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte è caratterizzata dalla irreversibilità, che la rende dunque una situazione definitiva. 

Definitiva incapacità = stato di insolvenza dell’imprenditore

Rilevante difficoltà: situazione di dissesto grave ma ancora sanabile.

 

Presupposto soggettivo

Possono ricorrervi persone fisiche, consumatori (il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), società, enti, che:

*    non svolgono attività d’impresa;

* sono professionisti, società di professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;

* sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1 l.fall.;

*      sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);

* sono imprenditori agricoli;

* sono “start up innovative” indipendentemente dalle loro dimensioni.

 

Condizioni ostative

Non possono accedere al queste procedure:

* chi è soggetto a procedure fallimentari, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa;

* chi ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;

* il debitore che ha determinato, per causa a se imputabile, l’impugnazione e la risoluzione dell’accordo coi creditori;

* aver presentato una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

La procedura è attivabile solo a iniziativa del debitore stesso



Pubblicato da:


Andrea Galli

Esperto in sovraindebitamento e gestione posizioni debitorie




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