Sentenza giudiziaria:
Il Giudice di Pace di Genova ha accolto la domanda formulata dagli attori, condividendo il principio affermato dalla Corte di Cassazione (Ord. 1584/2018) secondo cui sul passeggero incombe unicamente l'onere di produrre il titolo di viaggio e l'eventuale documentazione comprovante il danno subito, potendosi limitare ad allegare il fatto della cancellazione o del ritardo, mentre è onere della compagnia dimostrare la puntualità/l'effettuazione del volo, la presenza di una causa di forza maggiore ovvero la sussistenza di una delle altre condizioni previste dal reg. 261/2004.