Rimborso biglietto aereo e risarcimento danni da volo annullato

SENT. N. 576 DEL 2022 - G.D.P. DI GENOVA




Sentenza giudiziaria: Il Giudice di Pace di Genova ha accolto la domanda formulata dagli attori, condividendo il principio affermato dalla Corte di Cassazione (Ord. 1584/2018) secondo cui sul passeggero incombe unicamente l'onere di produrre il titolo di viaggio e l'eventuale documentazione comprovante il danno subito, potendosi limitare ad allegare il fatto della cancellazione o del ritardo, mentre è onere della compagnia dimostrare la puntualità/l'effettuazione del volo, la presenza di una causa di forza maggiore ovvero la sussistenza di una delle altre condizioni previste dal reg. 261/2004.



Pubblicato da:


Andrea Cozza

Avvocato esperto in tutela del consumatore e in diritto delle telecomunicazioni




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