Pubblicazione legale:
Cassazione e
mantenimento figli maggiorenni: cosa cambia
La Corte di
Cassazione con l’ordinanza n. 2056/2023 dichiara economicamente
indipendenti e conseguentemente revoca il mantenimento per le due figlie di 29
anni, ormai emigrate in Germania, stabilendo che può ritenersi anche sulla base
di presunzioni la capacità lavorativa dei figli in assenza di altri motivi
ostativi, o di un percorso di studi ancora da completare.
La Suprema
Corte di Cassazione accoglie il ricorso di un padre, ancora obbligato a versare
l’assegno di mantenimento a ciascuna delle figlie, sebbene queste fossero
emigrate in Germania ed economicamente indipendenti, riformando quanto
stabilito in primo e secondo grado di giudizio.
Indipendenza
economica e revoca dell’assegno di mantenimento
Gli Ermellini
confermano quindi i precedenti orientamenti della Corte tendenti a valutare il
raggiungimento dell’indipendenza economica da parte dei cosiddetti “figli
bamboccioni” sulla base di presupposti di fatto che considerino:
·
l’età del
figlio
·
l’effettivo
conseguimento di un livello di competenza professionale o tecnica
·
l’impegno
rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa e, in generale, la
complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età in
avanti.(Cfr. Cass. sent. 5088/2018; Cass. sent. n. 22076/2022).
·
Presunzioni e
prova dell’autosufficienza economica
Nell’ordinanza
in commento, la Corte ha stabilito infatti che
“È corretto
ritenere che l’onere della prova della autosufficienza dei figli spetta al
genitore, tuttavia data l’età delle stesse può ritenersi sulla base di
presunzioni che siano in grado di lavorare per provvedere al proprio
mantenimento non risultando provata nella fattispecie alcuna disabilità o
motivo ostativo né tantomeno un percorso di studi ancora da completare”.
Alla stregua
di quanto affermato, la Corte non ha poi valutato se le figlie si siano
attivate nella ricerca di un’occupazione e tantomeno a quali opportunità di
lavoro avrebbero aspirato in base agli studi compiuti, richiamando piuttosto
l’ordinanza n. 17183/2020 secondo la quale spetta al figlio dimostrare di
“Essersi
adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi
attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte
dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni,
senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie
ambizioni.”
Età e
autosufficienza: un nuovo orientamento della Cassazione
Il progressivo
abbassamento dell’età di autosufficienza (prima fissata addirittura a 35 anni)
e gli ulteriori paletti posti alle condotte dei figli, sempre in assenza di
ulteriori motivi ostativi o di un percorso di studio eccessivamente gravoso,
deve essere letto come un’apertura nei confronti di tanti padri separati che
ormai vengono visti più come un bancomat, che come un vero e proprio genitore.
Come revocare
legalmente l’assegno di mantenimento ai figli
Attenzione
però, perché il genitore non può sospendere automaticamente il bonifico del
mantenimento al raggiungimento di 29 anni del figlio, neppure se si ha il
sospetto che lavori o addirittura la certezza sulla sua percezione di un
reddito.
Infatti, per
non rischiare un procedimento penale o nei successivi 5 anni il pignoramento
delle somme non pagate, occorre sempre e comunque avere un provvedimento
formale, costringendo l’altro genitore od il figlio maggiorenne a firmare un
accordo in negoziazione assistita tra avvocati, oppure richiedere una sentenza
di accertamento e modifica al tribunale competente.
Fondamentale è
a questo punto rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto di famiglia al fine
valutare la sussistenza dei presupposti per la modifica delle condizioni di
separazione/divorzio/affidamento dei figli, e successivamente presentare un
ricorso presso il Tribunale competente.