Pubblicazione legale:
Nelle ipotesi dei
CCNL nazionali in cui i lavoratori e le lavoratrici in periodo di
prova hanno diritto alle medesime condizioni di trattamento garantito
ai colleghi che hanno già superato la prova, potranno ricorrente per
la nullità del licenziamo intimato.
Questo è un
principio fondamentale del diritto del lavoro italiano, che prevede
che la situazione di un lavoratore in prova non possa essere
penalizzata rispetto a quella di un lavoratore a tempo indeterminato.
Alcuni contratti
collettivi possono prevedere delle differenze specifiche per i
lavoratori in prova, ma queste devono essere giustificate e non
possono portare ad un trattamento discriminatorio.
Questo è da
intendersi sia in termini economici che normativi. In genere, fa
eccezione soltanto il congedo matrimoniale, che può non essere
riconosciuto ai dipendenti in prova.
Un lavoratore che si
trova nel periodo di prova non può essere licenziato durante la
malattia.
Infatti, durante la
malattia, i lavoratori hanno diritto a conservare il posto di lavoro
(con determinate specifiche temporali definite periodo di comporto):
la norma non fa eccezione per chi è stato assunto da poco e si trova
ancora nel periodo di prova.
L'indennità di
malattia è il trattamento economico riservato al lavoratore con
riferimento al periodo in cui è impossibilitato a svolgere le
proprie mansioni per malattia. Per quanto concerne il dipendente in
prova, si applicano anche in questo caso le medesime regole vigenti
per gli impiegati che hanno superato il periodo.
Nel caso concreto,
trattato in studio, il lavoratore ha ricevuto la lettera di
licenziamento in data 18.08.2024, proprio durante il periodo di
malattia iniziato in data 16.08.2024.
Ne consegue che la
comunicazione della datrice di lavoro è illegittima.
In estrema sintesi,
se la costituzione in opposizione avanzata dalla Società-datrice di
lavoro potrà essere considerata dal Giudice del Lavoro meramente
strumentale e priva di fondamento, potrebbe anche essere rigettata
con pieno accoglimento della domande del lavoratore.
Nel caso concreto,
però il Giudice adito, ha considerato la lettera di licenziamento
valida, ma non efficace nel periodo di prova. In concreto, durante la
malattia erano sospesi i termini per il licenziamento: la datrice di
lavoro ha dovuto risarcire il lavoratore per una somma decisa con
equità paragonata ai giorni non lavorati fino alla conclusione del
periodo di prova.